Costituzione in mora e indennizzi automatici

COSTITUZIONE IN MORA

In caso di mancato pagamento entro la scadenza di una o più bollette, il Cliente riceverà una comunicazione di avviso scadenza.
Se la morosità persiste il Cliente riceverà, mediante raccomandata, un avviso nel quale verrà richiesto il saldo di quanto dovuto entro 15 giorni dalla data di spedizione della comunicazione.

In caso di ricezione dell’avviso di richiesta dell’importo dovuto, il Cliente dovrà trasmettere la prova dell’avvenuto pagamento via email all’indirizzo info@volty.com indicando il CRO/TRN (in caso di pagamento via bonifico bancario o postale) o la copia della ricevuta di pagamento (in caso di pagamento via bollettino postale).

In caso di mancata prova di avvenuto pagamento entro il suddetto termine, trascorsi ulteriori tre giorni, comunicheremo al Distributore competente:

  • per il gas naturale, la richiesta di sospensione delle fornitura in gaso di fornitura gas,
  • per l’energia elettrica e siti in bassa tensione e qualora tecnicamente possibile, la richiesta di riduzione al 15% della potenza disponibile oppure, se la riduzione non fosse possibile, la richiesta di sospensione della fornitura. Nel caso della riduzione della potenza verrà eseguita la sospensione della fornitura qualora, decorsi ulteriori 15 giorni, non fosse stato effettuato il pagamento di quanto dovuto.

In qualunque momento, la comunicazione della prova di avvenuto pagamento consentirà di fermare le procedure di sospensione/distacco della fornitura e di determinare il ritorno al normale utilizzo delle utenze.

INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL CLIENTE:

Il Cliente, infine, avrà diritto a un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) 30 (trenta) euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o sia stata effettuata una riduzione di potenza per l’energia elettrica) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

b) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

  1. mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento:
  2. mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio.
  3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

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