Informativa sui livelli di qualità commerciale

Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciali 2016

Ai sensi dell’art. 37 della delibera 413/16 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico le società di vendita di energia elettrica sono tenute a comunicare ai propri clienti i livelli di qualità commerciale da rispettare, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e i risultati relativi all’anno precedente. Dato che la società Volty è stata costituita nel 2017, non sono al momento disponibili i dati dei livelli specifici e generali per l’anno 2016. Si riportano pertanto esclusivamente i valori di riferimento stabiliti dall’Autorità.

Livelli specifici di qualitàVincoli dell’Autorità(delibera 413/16)Clienti EE bassa tensione domesticiClienti EE bassa tensione non domesticiClienti EE media tensioneClienti EE multisitoClienti Gas bassa pressioneClienti GAS multisito
Tipo di prestazioneTempo massimo previsto per l’esecuzione della prestazioneGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispetto
Rettifica di fatturazione90 giorni solarin.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
Rettifica di doppia fatturazione20 giorni solarin.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
Risposta motivata a reclami scritti40 giorni solarin.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
Tipo di prestazioneTempo massimo previsto per l’esecuzione della prestazioneGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispettoGrado di rispetto
Risposta a richieste di informazioni scritte entro 30 giorni solari95%n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
 
 

Indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici nell’esecuzione della prestazione

PrestazioneLivello standard specifico definito dall’AEEGSIIndennizzo automatico oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standardIndennizzo automatico entro un tempo triplo dello standardIndennizzo automatico oltre un tempo triplo dello standard
Risposta motivata ai reclami scritti40 giorni solari25,00 euro50,00 euro75,00 euro
Rettifica di fatturazione90 giorni solari25,00 euro50,00 euro75,00 euro
Rettifica di doppia fatturazione20 giorni solari25,00 euro50,00 euro75,00 euro

l’AEEGSI ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di “variazione unilaterale delle condizioni contrattuali”, comporta la corresponsione da parte del Fornitore al Cliente finale interessato di indennizzi automatici pari rispettivamente ad Euro 20 e ad Euro 30. Qualora Volty srl., durante l’esecuzione del contratto non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi della delibera AEEGSI ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e successive modifiche ed integrazioni, al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 25 euro. Volty srl. è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nei seguenti casi: mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 90 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Volty srl. della richiesta di rettifica di fatturazione del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo di 40 giorni calcolati a partire dal ricevimento da parte di Volty srl. del reclamo scritto inviato dal Cliente, mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Volty srl. della richiesta scritta da parte del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l’eventuale acquisizione da parte di Volty srl . di dati tecnici dal Distributore locale. L’indennizzo automatico di cui sopra è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione così come schematizzato nella Tabella sopra riportata. Volty srl. non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Volty srl. Inoltre Volty srl., così come previsto all’art. 20 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e s.m.i., non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53 comma 53.6 dell’Allegato A della delibera n. 646/15/R/eel, nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto nell’anno solare in corso l’indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque con le modalità previste dalla delibera AEEGSI ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e s.m.i.

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