La normativa riguardante le imposte sul gas naturale e sull’energia elettrica (Testo Unico Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e s.m.i, D.P.R. del 26 Ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.) regola l’applicazione di accise, addizionali all’accisa e IVA alle diverse tipologie di fornitura, compresi gli utilizzi per i quali sono previste agevolazioni.
Possono beneficiare dell’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata le seguenti imprese:
Inoltre usufruiscono dell’agevolazione gli utilizzi assimilati all’uso domestico (con carattere di esclusività) relativi al fabbisogno in strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserme, case di riposo, brefotrofi, scuole, conventi, carceri, asili, orfanotrofi, condomini).
Hanno diritto alla non imponibilità:
Possono beneficiare dell’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata le seguenti imprese:
Hanno diritto alla non imponibilità:
Può essere esclusa dall’applicazione dell’accisa l’energia elettrica impiegata nei seguenti usi:
Può essere esente dall’applicazione dell’accisa l’energia elettrica impiegata nei seguenti usi:
Nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise o soggetto obbligato, la fatturazione per i consumi di energia elettrica avviene in regime di sospensione dell’imposta.
Per ottenere l’applicazione delle agevolazioni è necessario che il cliente produca apposita istanza completa di idonea documentazione.
L’agevolazione, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio.
La modulistica necessaria per richiedere l’applicazione delle agevolazioni previste è scaricabile dal nostro sito http://www.volty.it/modulistica
L’agevolazione consiste nell’applicazione di aliquote ridotte sia dell’accisa, sia dell’addizionale regionale, ove applicata, rispetto a quelle ordinarie.
Possono fruire della riduzione i seguenti utilizzi:
Inoltre, possono godere dell’applicazione di un’aliquota di accisa dedicata:
Può essere escluso dall’applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale il gas naturale utilizzato:
Possono accedere all’esenzione:
In certe Regioni, in caso di esenzione dall’addizionale regionale, viene applicata un’imposta sostitutiva.
L’agevolazione, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio.
La modulistica necessaria per richiedere l’applicazione delle agevolazioni previste è scaricabile dal nostro sito
Per ottenere l’applicazione delle agevolazioni è necessario che il cliente produca apposita istanza completa di idonea documentazione.
Assistenza: 055 044 2000
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